L’Associazione Protezione Civile Volontari Torchiarolo dispone di un’autoambulanza di tipo B, e relativa autorizzazione all’uso, con la quale fornisce servizi di trasporto non d’urgenza ai propri associati. Il servizio di trasporto non d’urgenza con autoambulanza è disciplinato dal “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, introdotto con Decreto 1 settembre 2009 n. 137 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28.09.2009. Occorre, innanzitutto, precisare che ai sensi dell’articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le
autoambulanze sono immatricolate in uso proprio se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell’integrità fisica dei propri associati, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative, per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
Al riguardo si precisa che l’assenza della “finalità di lucro” è riferita alla prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere. Per quanto concerne il “corrispettivo”, con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito d’impresa. In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo, pertanto, deve ritenersi legittimo l’utilizzo in proprio delle autoambulanze.
L’art. 1 del decreto n. 553 del 1987, invece, stabilisce una classificazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria degli autoveicoli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.
In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
– tipo A: con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
– tipo B: con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.