Vigilanza Antincendio

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Il nostro servizio

 

Per Vigilanza Antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il servizio reso dai Nostri Volontari è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell’attività di prevenzione incendi, idonee a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento, con personale qualificato ed addestrato, nel caso si verifichi l’evento dannoso.

Nel D.M. 261/1996 sono riportati i servizi minimi di vigilanza per alcune tipologie di attività.

I mezzi antincendio, i DPI in dotazione ai Volontari e la formazione conseguita permettono all’Associazione di assicurare un servizio di vigilanza conforme alle normative dettate dal legislatore e in sicurezza rispetto ai luoghi e alle persone.

I gestori di locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, individuati dalla normativa e tenuti a richiedere detto servizio, potranno quindi rivolgersi alla nostra Associazione, composta da Volontari che hanno conseguito idoneità tecnica certificata dai Vigili del Fuoco e da Formatori Nazionali Antincendio

 

 

 

Modalità di svolgimento

Prima dell’inizio dello spettacolo i Responsabili del servizio ispezionano il locale e controllano l’efficienza di impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo.

Là dove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari che non fosse possibile eliminare prima dell’inizio dello spettacolo, il Responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dalle normative.

Durante lo svolgimento dello spettacolo, i Volontari incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendio.

Al termine dello spettacolo, all’uscita del pubblico, sarà ispezionato il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il Responsabile del servizio redige un rapporto dei controlli effettuati, notificandolo al gestore.

Il gestore è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della Commissione Provinciale, la planimetria generale dell’attività in cui sia riportata l’ubicazione di:

  • Mezzi antincendio fissi e mobili;
  • Sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all’esterno;
  • Luci di sicurezza;
  • Quadro elettrico generale;
  • Locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d’uso.

Il gestore comunica, inoltre, il nominativo della persona incaricata della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:

  • Sgombere ed agibili le vie di esodo;
  • Efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, eseguendone la manutenzione necessaria;
  • Efficienti l’impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;
  • Efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

Il gestore garantisce, infine, che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

 

La normativa

Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall’art. 4 comma 3 del D.M 261/1996:

  • Teatri, cinema teatri, teatri tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all’aperto con capienza superiore a 200 posti; teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
  • Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1000 posti.
  • Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengano occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
  • Edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgano, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all’aperto; locali ove si svolgano intrattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone.

 

    PROTEZIONE CIVILE TORCHIAROLO - MODULO RICHIESTA VIGILANZA ANTINCENDIO

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